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Ordinanza — n. 11453/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for sentencing, ruling it merely assertive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Gerardis's appeal inadmissible for failing to substantiate his claim of insufficient reasoning regarding sentencing. Gerardis argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found his arguments merely assertive without specific factual or legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and Gerardis was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal alleging a lack of reasoning is inadmissible if it remains merely assertive without specifying the reasons for the absence of grounds for acquittal.

Parole chiave

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lack of reasoning inadmissible appeal merely assertive sentencing justification Code of Criminal Procedure procedural defect court costs licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Tanto, peraltro, a fronte di motivi di appello relativi al solo trattamento sanzionatorio e, comunque, senza alcuna precisazione delle ragioni, in fatto e in diritto, in ordine all'esistenza di eventuali cause di proscioglimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDIS LUIGI nato a TAURIANOVA il 13/04/1962 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Vercelli, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di Luigi Gerardis, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo circa la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della insussistenza dei presupposti per procedere al proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tanto, peraltro, a fronte di motivi di appello relativi al solo trattamento sanzionatorio e, comunque, senza alcuna precisazione delle ragioni, in fatto e in diritto, in ordine all'esistenza di eventuali cause di proscioglimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calpselice Stef492 alla .71 IN