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Ordinanza — n. 11451/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11451/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL! HAMZA nato il 06/02/1994 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO • 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 7 novembre 2018, nei confronti di Dali Hamza, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-ter, cod. pen., riqualificato il fatto in quello di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen., rideterminando la pena, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla residua circostanza aggravante, in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e conferma nel resto dell'impugnata sentenza.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 7 novembre 2018, nei confronti di Dali Hamza, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-ter, cod. pen., riqualificato il fatto in quello di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen., rideterminando la pena, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla residua circostanza aggravante, in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e conferma nel resto dell'impugnata sentenza.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena pena pecuniaria sospesa aggravamento della pena sanzioni penali indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
230278) secondo il quale la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL! HAMZA nato il 06/02/1994 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO • 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 7 novembre 2018, nei confronti di Dali Hamza, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-ter, cod. pen., riqualificato il fatto in quello di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen., rideterminando la pena, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla residua circostanza aggravante, in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e conferma nel resto dell'impugnata sentenza.

2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. per essere carente di motivazione la pronuncia impugnata, in ordine all'entità della pena irrogata, posto che la sentenza sarebbe del tutto sprovvista di indicazione delle ragioni che ne hanno determinato la misura. 2.1.Considerato che il motivo dedotto è inammissibile in sede di legittimità attingendo un giudizio, quello di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, nel caso al vaglio debitamente giustificato con ragionamento logico e non arbitrario (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza).

Né va taciuto il costante orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, R.v. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278) secondo il quale la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/20