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Ordinanza — n. 11450/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely assertive, citing lack of factual and legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Soleima Floriani inadmissible for failing to substantiate her claims with specific facts and legal reasoning. Although she argued the sentence was excessive and the legal qualification flawed, the court noted her arguments were merely stated without supporting evidence or analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Floriani was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal must be supported by specific factual and legal arguments; mere assertions without reasoning fail to meet admissibility requirements, and sentencing discretion within the statutory range does not require exhaustive justification.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning merely assertive sentencing discretion procedural costs criminal appeal substantive argumentation furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto.
Art. 133 cod. pen.
230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto.
art. 133 cod. pen
230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153
265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153;
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Padova, in data 12 gennaio 2015, nei confronti di Soleima Floriani, dichiarando l'intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo c), rideterminando la pena per le residue imputazioni (capo a): artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.; capo b) : artt. 110, 624-bis cod. pen.) alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 750 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo dei motivi di impugnazione, che sono soltanto enunciati e non sostenuti dall'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto su cui fondano. Peraltro, la censura relativa alla carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., appare inedita e, in ogni caso, generica rispetto al contenuto della motivazione la quale, in punto responsabilità, sottolinea, comunque, che l'imputata, quanto al reato di furto in abitazione era stata riconosciuta dalle persone offese dal reato e, con riferimento al reato di cui al capo a), era stata oggetto di video ripresa con il sistema di telecamere installato presso l'esercizio commerciale e, poi, riconosciuta dai carabinieri perché già foto segnalata, oltre che dal direttore del negozio.

Infine, la critica relativa alla eccessività della pena è solo enunciata e non si confronta con la pronuncia (cfr. pag. 7 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e confermato, in relazione ai capi a) e b) per i quali è stata confermata la condanna (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153;

Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Cala