Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11449/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of factual and legal reasoning supporting the claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11449/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Noubaoui inadmissible because it merely asserted grounds without providing supporting facts or legal arguments. The appellant challenged the excessive sentence and legal qualification under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but failed to substantiate these claims. The court ruled that the lower court's sentencing discretion was properly exercised within statutory limits and that the appeal lacked the necessary reasoning required for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 624 c.p.: An appeal must be supported by specific factual and legal reasoning; mere assertions without justification render the appeal inadmissible, and sentencing discretion within statutory ranges does not require specific motivation if the sentence falls within the lower-mid range of the statutory minimum.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of reasoning sentencing discretion Code of Criminal Procedure merely assertive appeal abbandono del procedimento per truffa pena accessoria ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 624 c.p.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di Mohamed Noubaoui, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624 cod.
Art. 133 c.p.
art. 624 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di Mohamed Noubaoui, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUBAOUI MOHAMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di Mohamed Noubaoui, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen., con la recidiva qualificata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, all'esito di rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo dei motivi di impugnazione, che sono soltanto enunciati e non sostenuti dall'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto su cui fondano. Peraltro, la censura relativa alla carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., appare inedita e, in ogni caso, cienerica rispetto al contenuto della motivazione la quale, in punto responsabilità, sottolinea, comunque, che l'imputato è reo confesso. La critica relativa alla eccessività della pena è solo enunciata e non si confronta con la pronuncia (cfr. pag. 3 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione dell'entità della sanzione, facendo riferimento alla pena detentiva determinata nel minimo edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensor