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Ordinanza — n. 11448/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on mitigating circumstances and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hasani Gafur inadmissible, upholding the second-instance conviction for theft. The appellant argued the penalty was excessive and mitigating circumstances were wrongly denied, but the court found these claims insufficiently substantiated. The ruling established that appeals must address the core reasoning of the lower court, which properly exercised discretion on sentencing without needing specific justification for every discretionary choice.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must address the core reasoning of the lower court; claims regarding excessive penalties or denied mitigating circumstances are inadmissible if they do not engage with the substantive justification provided by the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive penalty claim denied mitigating circumstances discretionary sentencing lack of specific reasoning abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 luglio 2015, nei confronti di Hasani Gafur, alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 luglio 2015, nei confronti di Hasani Gafur, alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 luglio 2015, nei confronti di Hasani Gafur, alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI GAFUR nato il 26/08/1972 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 luglio 2015, nei confronti di Hasani Gafur, alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., non applicata la recidiva contestata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., censurando la pronuncia indicata come del tutto carente di giustificazioni sul diniego delle circostanze, nonché in quanto avrebbe irrogato una pena eccessiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La censura relativa all'eccessività della pena appare solo enunciata e non si confronta con il nucleo centrale della pronuncia (cfr. pag. 3 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione dell'entità della sanzione, facendo riferimento alla capacità a delinquere, ai precedenti penali e alla vita anteriore al reato (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Il primo giudice aveva, con motivazione articolata, negato il beneficio e l'atto di appello attinge la pronuncia soltanto in relazione all'entità della pena irrogata. Sicché, del tutto giustificata è la mancanza di motivazione sul punto, non devoluto alla Corte territoriale (cfr . Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940 nel senso che non possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere e