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Ordinanza — n. 11445/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against false identity declaration conviction, ruling crime consummated upon statement delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Mancino inadmissible, upholding his conviction for false declaration to a public official. The court found the lower court's qualification of the conduct under Article 495 of the Penal Code correct, noting the defendant provided false identity details to police while driving. The decision relied on established precedent that the crime is consummated when the false statement reaches the official, regardless of subsequent formal documentation.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.; The crime of false declaration to a public official is consummated at the moment the false statement reaches the official, independent of its inclusion in a public act.

Parole chiave

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false declaration to public official consummation of crime identity fraud police control Cassation inadmissibility esibizione di documenti d'identità uso di un documento falso uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in data 22 novembre 2017, nei confronti di Antonio Mancino, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione.
legge n. 125 del 2008
495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art.
art. 495 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in data 22 novembre 2017, nei confronti di Antonio Mancino, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione.
art. 496 cod. pen
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro
Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri
Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Gorizia
Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 18/01/1984 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in data 22 novembre 2017, nei confronti di Antonio Mancino, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Ritenuto che le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate, in quanto corretta è la qualificazione della condotta, ai sensi dell'art. 495 cod. pen., in considerazione della descrizione del fatto contenuta nei convergenti provvedimenti di merito, dai quali risulta che l'imputato era stato prima notato alla guida dell'automezzo e non si era fermato all'alt e, solo più tardi, era stato fermato a bordo di questo, ove declinava alla polizia giudiziaria false generalità, come poi definitivamente accertato presso gli uffici (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839;

Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep 2011, Gorizia, Rv. 249707, queste ultime proprio nel senso che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.). 2.1.Considerato che, con il secondo motivo, si introduce una censura, quella di vizio di motivazione e travisamento della prova, circa la configurabilità del tentativo, deduzione manifestamente infondata, posto che secondo il costante indirizzo di legittimità, il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (ex multis, Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefoo P