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Ordinanza — n. 11444/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of new grounds and abuse of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sonia Poggi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Poggi challenged the lower court's sentence for lack of motivation regarding her personal circumstances and conduct, arguing the penalty was excessive. The court rejected this, ruling that such arguments merely reproduced previous complaints without new facts and fell within the discretionary power of the trial judge to set the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of previous complaints or challenges to the exercise of sentencing discretion renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of complaints sentencing discretion lack of new grounds abuse of process court costs and fine procedural defect riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
artt. 385 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 maggio 2015, nei confronti di Sonia Poggi, in relazione ai reati di cui agli artt. 385 cod. pen.
art. 496 cod. pen
(capo a) e art. 496 cod. pen.
art. 133 cod. pen
230278, nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017
3 e 4), ha fornito congrua ed adeguata risposta e che, in ogni caso, attiene al potere discrezionale dei giudici di merito, nella specie correttamente esercitato, stante il contenuto della motivazione che indica le ragioni dell'entità della sanzione (ex multis, Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013
265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004
255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POGGI SONIA nato a GENOVA il 17/12/1969 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 maggio 2015, nei confronti di Sonia Poggi, in relazione ai reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo a) e art. 496 cod. pen. (capo b), con la recidiva qualificata, alla pena di anni uno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla contestata recidiva, nonché ritenuto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito abbreviato prescelto.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, determinato, secondo la ricorrente, senza considerare il comportamento processuale, le condizioni personali dell'agente e la particolare tenuità della condotta. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze riproduttive di censure già proposte con l'atto di appello, cui la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 e 4), ha fornito congrua ed adeguata risposta e che, in ogni caso, attiene al potere discrezionale dei giudici di merito, nella specie correttamente esercitato, stante il contenuto della motivazione che indica le ragioni dell'entità della sanzione (ex multis, Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consi