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Ordinanza — n. 11443/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declaration, citing lack of impossibility defense and proper public faith protection analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fiorenzo Giansante inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of false declaration. The appellant argued for a lack of punishability based on the impossibility of the crime, but the court found the first ground generic and the second ground unnecessary as the lower court correctly evaluated the protected legal interest of public faith. Consequently, the conviction for eight months of imprisonment was confirmed, and the appeal was rejected with costs assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 496, 61 n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning correctly identifies the protected legal interest of public faith, rendering the impossibility defense inapplicable, and when the evaluation of non-punishability grounds is properly exercised by the trial judge.

Parole chiave

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false declaration crime impossibility defense public faith protection non-punishability grounds inadmissible appeal criminal conviction Cassation review false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 496, 61 n. 2 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 6 luglio 2018, nei confronti di Fiorenzo Giansante, in relazione al reato di cui al capo b) (art. 496, 61 n. 2 cod. pen.), alla pena di mesi otto di reclusione.
Art. 131-bis cod. pen.
2.1.Considerato che, con il secondo motivo, si introduce una censura circa la mancata applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
pen., non consentita, posto che si tratta di valutazione espressione di un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nella specie esercitato correttamente con congrua motivazione (cfr.
art. 131-bis cod. pen
2.1.Considerato che, con il secondo motivo, si introduce una censura circa la mancata applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647
3: conf., Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTE FIORENZO nato a MONTESILVANO il 17/04/1954 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 6 luglio 2018, nei confronti di Fiorenzo Giansante, in relazione al reato di cui al capo b) (art. 496, 61 n. 2 cod. pen.), alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Ritenuto che le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono generiche e, comunque, manifestamente infondate, in quanto corretta appare la motivazione dei giudici di merito che esclude, nel caso al vaglio, l'istituto del reato impossibile, fondata non sulla qualità di pubblico ufficiale del soggetto che ha ricevuto la dichiarazione, ma, con ragionamento non manifestamente illogico, sull'individuazione del bene giuridico protetto, rappresentato dalla pubblica fede. 2.1.Considerato che, con il secondo motivo, si introduce una censura circa la mancata applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non consentita, posto che si tratta di valutazione espressione di un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nella specie esercitato correttamente con congrua motivazione (cfr. pag 3 della sentenza).

Rilevato, peraltro, che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, ai fini del diniego della causa di non punibilità, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 3: conf., Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consiglier