Ordinanza — n. 11441/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERELLI ANGELO nato a VASTO il 07/11/1969 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA1\-k-`1) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di L'Aquila ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Vasto, in data 23 maggio 2018, nei confronti di Angelo Cerelli, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 5 e 61 n. 5 e 7 cod. pen., a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti, in quella di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, confermando, nel resto l'impugnata sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata La Corte di appello di L'Aquila ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Vasto, in data 23 maggio 2018, nei confronti di Angelo Cerelli, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 5 e 61 n. 5 e 7 cod. pen., a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti, in quella di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, confermando, nel resto l'impugnata sentenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERELLI ANGELO nato a VASTO il 07/11/1969 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA1\-k-`1) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di L'Aquila ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Vasto, in data 23 maggio 2018, nei confronti di Angelo Cerelli, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 5 e 61 n. 5 e 7 cod. pen., a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti, in quella di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, confermando, nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione circa la commisurazione della pena oggetto di accordo, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con particolare riferimento alle ragioni per le quali la Corte territoriale aveva ritenuto di concedere le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. negate in primo grado.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1. La rinuncia ad uno o più motivi dì appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione dei giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multís, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, il concordato aveva riguardato i motivi sulla responsabilità e, nell'aderire alla richiesta delle parti, la Corte ha concesso le circostanze attenuanti generiche indicandone le ragioni (in considerazione del comportamento processuale dell'imputato). Dunque, non si comprende, al di là del contenuto della motivazione che si deduce essere assente, l'interesse alla censura introdotta con il ricorso che attinge una statuizione favorevole all'imputato.4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consiglie