Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11439/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for illegal occupation due to inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Virgilia Spinelli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Spinelli argued that the lower court failed to properly attribute her illegal conduct to the specific apartment in question, citing violations of Articles 624 and 625 of the Penal Code. The court rejected this as an impermissible factual complaint in a third-instance proceeding, noting the appellate court had already provided a logical response to the arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals against criminal judgments in the Court of Cassation are limited to legal errors; complaints regarding factual findings or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissible complaint factual error illegal occupation third instance review condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
Artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di Virgilia Spinelli, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VIRGILIA nato a PESCARA il 03/02/1986 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di Virgilia Spinelli, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione alla riferibilità della condotta quale occupante abusiva proprio dell'appartamento n. 3, servito attraverso il filo volante collegato abusivamente al misuratore dei consumi di energia elettrica, deducendo, altresì, assenza di motivazione da parte della Corte d'appello circa il motivo sul punto devoluto con il gravame. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze in punto di fatto e, comunque, riproduttive in parte delle censure proposte con l'atto di appello, cui, comunque, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 e 3), ha fornito congrua risposta.

3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefano alla I l I.Drrri,-Fr: ír....1Av,.,,• ,'.