Ordinanza — n. 11438/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal tribunale in sede, in data 22 ottobre 2018, nei confronti di Antonio Caprino, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 927 di multa.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 11438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 7 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 927 di multa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRINO ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 23/09/1991 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal tribunale in sede, in data 22 ottobre 2018, nei confronti di Antonio Caprino, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 927 di multa.
2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, eccependo la nullità della sentenza di appello per essere stato notificato il decreto di citazione ai sensi dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., senza rispetto del termine a comparire per l'udienza del 2 ottobre 2020 (con notifica del 30 settembre 2020), risultando, peraltro, l'imputato in stato di detenzione domiciliare per altra causa, rinunciante a comparire per esigenze sanitarie connessi all'emergenza da pandemia per Covíd-19, in relazione alle modalità della traduzione. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto è manifestamente infondato tenuto conto che l'eccezione di nullità in questione non risulta devoluta, tempestivamente, al giudice di appello, trattandosi di nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen., cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220;
Sez. 4, n. 5959 del 17/02/2020; Sez. 5, n. 25777 del 11/06/2019). 2.2.Considerato, infatti, che nulla è stato eccepito all'udienza di trattazione del giudizio in appello celebrata in data 2 ottobre 2020, peraltro in assenza dell'imputato che risulta rinunciante a comparire senza altra indicazione di eventuali impedimenti dovuti all'emergenza pandemica in atto.
3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbar Cp