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Ordinanza — n. 11432/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11432/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAIMOV DJENGIS nato il 27/11/1996 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 16 marzo 2016, nei confronti di Ibraimov Djengis, alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11432/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., censurando la pronuncia indicata come manifestamente illogica, nella parte in cui non esprime alcuna giustificazione in ordine al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche confermato in grado di appello, nonché deducendo la mancanza di motivazione sulle ragioni della irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, come espressamente considerato dal primo giudice (che l'aveva giustificata per le specifiche modalità del fatto espressione di malizia e attitudine all'attività furtiva).

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato commisurazione della pena per rapina infrazione molto grave truffa aggravata altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
230278) la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAIMOV DJENGIS nato il 27/11/1996 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 16 marzo 2016, nei confronti di Ibraimov Djengis, alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., censurando la pronuncia indicata come manifestamente illogica, nella parte in cui non esprime alcuna giustificazione in ordine al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche confermato in grado di appello, nonché deducendo la mancanza di motivazione sulle ragioni della irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, come espressamente considerato dal primo giudice (che l'aveva giustificata per le specifiche modalità del fatto espressione di malizia e attitudine all'attività furtiva).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto trascura il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice che non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535;

Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 3.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che il primo giudice aveva fornito adeguata motivazione circa l'entità della pena e le ragioni per le quali si era ritenuto di irrogarla in misura che si era discostata dal minimo edittale. Il motivo di ricorso, anche a fronte dell'errore contenuto nella indicazione del minimo edittale da parte della Corte d'appello, ratione temporis, non tiene conto che secondo il costante indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278) la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (nella specie prevista quanto alla pena detentiva fino ad anni sei di reclusionei.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice St