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Ordinanza — n. 11425/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to add new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it lacked specific grounds distinct from the first-instance judgment. The appellant argued the lower court failed to justify the sentence deviation and misidentified the business owner, but the court found these points already addressed in the original decision. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate specific grounds distinct from the first-instance judgment or if the appellant does not properly utilize reserved additional arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds reserved additional arguments manifestly unfounded court costs allocation danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 585, comma 4, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon governo della pronuncia di questa Corte a Sezioni unite, in tema di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILEGGI FRANCESCO nato a MESSINA il 06/04/1971 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 29 gennaio 2019, nei confronti di Francesco Pileggi, in relazione al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro settecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione. 2.1.Con l'atto di appello era stato rilevato, in primo luogo, che l'imputazione attribuiva all'imputato l'accertata sottrazione di energia elettrica, accertata il 25 agosto 2014, ma che non vi sarebbero elementi per ascrivere al predetto la manomissione, non emergendo senz'altro che, a quella data, il Pileggi fosse già titolare dell'esercizio commerciale o che questi avesse utilizzato quei locali. Sul punto il primo giudice si sarebbe limitato a ripercorrere il contenuto del capo di imputazione.

Con altro motivo di gravame, era stata censurata l'entità della pena irrogata, sotto il profilo della motivazione, in considerazione del discostarsi della misura prescelta dal minimo edittale. Su tali elementi l'atto di appello non era stato senz'altro privo degli elementi di ammissibilità del gravame. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Si osserva che, con l'atto di appello, vi era stata apposita riserva di deposito di motivi aggiunti, con i quali i motivi principali ben avrebbero potuto sviluppare e meglio argomentare le censure formulate con il gravame (dichiarato inammissibile all'udienza del 27 novembre 2020).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censura manifestamente infondata. 3.1. L'esame dei motivi di appello non enuclea alcun elemento di specificità del gravame rispetto alla sentenza di primo grado, dalla cui motivazione emerge senz'altro che il titolare del bar, presso il quale era stata accertata la manomissione, era stato individuato nell'odierno ricorrente, presente sul posto all'atto della verifica, anche in base ad accertamenti svolti dai tecnici dell'ente erogatore. Si tratta di ricostruzione non smentita da specifici elementi indicati con l'atto di appello del 15 aprile 2019.

Né il ricorrente indica, puntualmente, l'avvenuta precisazione del motivo principale contenuto in motivi aggiunti o memorie difensive che, nella specie, dall'esame degli atti, non risultano prodotti.Alcun motivo sul trattamento sanzionatorio, poi, risulta devoluto con il gravame. La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon governo della pronuncia di questa Corte a Sezioni unite, in tema di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere e