Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing under Article 62-bis Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Leveque and Donadio inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the Court of Appeal failed to adequately consider their confession and specific aggravating circumstances under Article 62-bis of the Criminal Code. The Court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and coherent, noting that the appellants' criminal history and the nature of their victims justified the denial of the benefit in question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, as it must address the legal and factual reasons supporting the request, rather than merely reiterating the first-instance reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVEQUE GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 30/05/1974 DONADIO RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/03/1965 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, data 8 luglio 2019, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Giuseppe Leveque e Raffaele Donadio, alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno, in ordine al reato di furto pluriaggravato loro ascritto in concorso.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo, per entrambi, vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., censurando il diniego che non terrebbe conto dello specifico motivo di gravame sul punto, motivato soltanto con il mero richiamo alla sentenza di primo grado, nonché senza prendere in esame, adeguatamente, quanto al Donadio, la confessione dell'imputato ma limitandosi a riprendere il ragionamento, sul punto, svolto dal primo giudice.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censura non consentita, posto che afferisce al trattamento sanzionatorio debitamente giustificato nel provvedimento impugnato, potendo considerarsi, peraltro, consentito il rinvio al ragionamento del primo giudice, avendo la Corte territoriale fatto propria, con ragionamento non manifestamente infondato e coerente, la giustificazione adottata. Invero, secondo l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relationem (ex multis, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252) deve escludersi l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e il giudice abbia dimostrato, come nel caso al vaglio, di fare proprie le argomentazioni ivi contenute.
La Corte territoriale, infatti, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato la conferma del trattamento sanzionatorio e, dunque, il diniego (cfr. pag. 3), considerando anche l'elevata capacità a delinquere degli imputati, desunta dai motivi a delinquere (entrambi tassisti, i quali hanno agito ai danni di soggetto fragile, per età e condizioni di salute). Anche la confessione del Donadio non appare trascurata ma anzi circostanza valutata e considerata neutra (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barb ra