Cassation appeal dismissed as non-appealable; procedural defects in plea bargain not admissible grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because sentences issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are not subject to cassation review for the specific defects alleged. The defense argued that the appellate court failed to notify the co-defender of the hearing date and lacked functional competence, but the court found these procedural violations were explicitly refuted by the case file. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 11 c.p.p.: Sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are not appealable to the Court of Cassation for procedural defects like non-notification or functional incompetence, as only substantive grounds regarding the formation of will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC DANIJEL nato a BELGRADO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 29/12/1991 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA Oato avviso alle partí;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza impugnata la Corte di Appello -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a MILENKOVIC DANIJEL la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunziando violazione di legge in relazione alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al codifensore e alla incompetenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa; - che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; - che peraltro i motivi denunziano violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il