Italian Court dismisses appeals for tardiness as 45-day deadline expired before filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonio and Claudia Regoli inadmissible due to procedural tardiness. Although the first-instance judgment was issued in October 2017, the defendants filed their appeals in December 2018, well past the 45-day limit. The court ruled that the statutory deadline had expired, resulting in the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544 cod. proc. pen.; Art. 590 cod. proc. pen.: Appeals must be filed within 45 days of the judgment's service; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REGOLI ANTONIO nato a ROMA il 20/04/1964 REGOLI CLAUDIA nato a ASCOLI PICENO il 21/01/1970 avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAleraTraVVIg i udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto ancora qui rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di REGOLI ANTONIO e REGOLI CLAUDIA per reati tributari e bancarotta; - che in data 6 dicembre 2018 è stato depositato atto di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi sono inammissibili per tardività; - che il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza è scaduto in data 8 marzo 2018, giacché la sentenza impugnata, emessa in data 23 ottobre 2017, è stata depositata in data 22 gennaio 2018 ovvero nel termine di 90 giorni fissato ex art. 544 cod. proc. pen.; - che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 6 dicembre 2018; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dì ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presiden