Italian Court dismisses personal appeal against settlement sentence as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by the defendant inadmissible. The defendant argued that the appellate court's settlement sentence violated constitutional rights by restricting personal appeal rights. The court ruled that such appeals are only admissible if they challenge specific grounds like the formation of consent or the prosecutor's agreement, not general procedural restrictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Personal appeals against settlement sentences are inadmissible unless they specifically address the formation of consent, prosecutor's agreement, or divergent content of the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCEAC DUMITRU nato il 08/11/1986 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Ldato avviso ali-e parti;:l udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza impugnata la Corte di Appello -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a TURCEAC DUMITRU la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso personale l'imputato; - che è stata depositata memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa; - che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; che, peraltro, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore