Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as non-appealable under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the settlement sentence issued by the Court of Appeal under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code is not subject to review. The defense argued for a retrial, but the court clarified that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content are admissible. Consequently, complaints about waived reasons, lack of evaluation of exemption conditions, or sentencing errors outside statutory limits were rejected, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, while complaints regarding waived reasons, exemption condition evaluations, or sentencing determinations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRARDINI PASQUALINO FIORELLO nato a BELFIORE il 26/03/1948 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIbato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; •
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza impugnata la Corte di Appello -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a GHIRARDINI PASQUALINO FIORELLO la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa; - che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rorn, il 14 dicembre 2021 Il consigliere esteOsore Il Presidente Grazia Rosa Anna„Miccoli Stefana Pal