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Ordinanza — n. 11411/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints barred from review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tripedo Mirko inadmissible. The appellant argued that the lower court's declaration of criminal responsibility was flawed, but the court found these complaints to be mere factual grievances rather than legal errors. Consequently, the appeal was rejected because such arguments fall outside the scope of the admissibility review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for re-evaluation of evidence, as the supreme court's jurisdiction is limited to reviewing the correctness of legal application and the existence of specific procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints barred declaration of responsibility scope of cassation review procedural violations required partecipazione al reato responsabilità disciplinare principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODO MIRKO nato a GENOVA il 24/07/1981 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale TRIPODO MIRKO era stato condannato per il reato di rissa; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C