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Ordinanza — n. 11410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for violation of domicile as grounds are merely repetitive of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Iorio Alfonso and Guzganu Diana inadmissible. The defendants argued for a new factual reconstruction and alternative interpretation of evidence, claiming violations of law and motivational defects. The court rejected these claims because they were merely repetitive of the appellate court's reasoning and lacked specific citations of the contested decision's logic.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce grievances already examined by the lower courts without establishing a specific correlation between the appealed decision and the grounds of the appeal, or when they attempt an inadmissible reconstruction of facts.

Parole chiave

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violation of domicile cassation inadmissibility repetitive grounds lack of correlation factual reconstruction allegazioni d'asilo contraddittorie domicilio di una parte violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IORIO ALFONSO nato a BARILE il 11/07/1969 GUZGANU DIANA nato a SULETEA( ROMANIA) il 25/09/1990 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IORIO ALFONSO e GUZGANU DIANA erano stati condannati per il reato di violazione di domicilio aggravata; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità; - che il difensore degli imputati ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono inammissibili; - che i motivi sono pedissequamente reiterativi delle censure proposte con l'atto di appello e sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che, quindi, le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, inoltre, i motivi proposti tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento; - che, peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in ROma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere esteinsore Il