Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts cannot be re-evaluated and necessity defense failed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that factual grievances are outside the scope of a legality review. The defendant argued for a re-evaluation of evidence and claimed necessity due to poverty, but the court found these arguments insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 50 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of necessity; poverty alone does not constitute necessity without actuality and inevitability.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGAGLIOTTI GIANFRANCO nato a PALERMO il 15/12/1968 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARGAGLIOTTI GIANFRANCO era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità e all'invocata esimente dello stato di necessità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo è anche manifestamente infondato, giacché la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pr