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Ordinanza — n. 11403/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCONATO GIAMPIERO nato a COSENZA il 28/10/1975 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; n - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CUCONATO GIAMPIERO era stato condannato per il reato di bancarotta; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancara derubricazione in bancarotta semplice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCONATO GIAMPIERO nato a COSENZA il 28/10/1975 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; n - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CUCONATO GIAMPIERO era stato condannato per il reato di bancarotta; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancara derubricazione in bancarotta semplice;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi reato economico abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCONATO GIAMPIERO nato a COSENZA il 28/10/1975 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; n

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CUCONATO GIAMPIERO era stato condannato per il reato di bancarotta; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancara derubricazione in bancarotta semplice;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consiglieré,estensore Il Pre