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Ordinanza — n. 11402/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts complaints exceed admissible scope in double conformity cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Mezzatesta's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly affirmed liability based on flawed reasoning, but the court found these complaints merely repetitive of issues already correctly addressed. The decision rests on the principle that factual grievances cannot be raised in cassation when the second instance judgment upholds the first, strictly limiting the scope of review to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In cases of double conformity, appeals based on alleged factual misinterpretations or new evidence are inadmissible as they exceed the scope of the devolutum, unless the appellate court explicitly addresses unexamined evidence to counter specific grievances.

Parole chiave

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double conformity cassation admissibility factual grievances scope of review devolutum limitation responsabilità penale corresponsabilità della vittima partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZATESTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 21/10/1976 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MEZZATESTA GIUSEPPE era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il