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Ordinanza — n. 11400/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and sufficient lower court reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo La Barbera inadmissible. The appellant challenged his conviction for theft and recidivism, arguing violations of law and motivational defects regarding sentencing. The court rejected these claims as merely reproducing issues already adequately examined and dismissed by the lower courts, noting that the reasoning on recidivism and sentencing was sufficient under established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of issues already examined by the lower courts, and the lower court's decision is sufficiently motivated according to law and logical canons without needing to address every single element of the sentencing discretion.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism legal reasoning sentencing discretion limits reproductive grounds appeal motivational sufficiency standard aggravamento della pena recidiva nell'infrazione individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA VINCENZO nato a PALERMO il 24/10/1987 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale LA BARBERA VINCENZO era stato condannato per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e alla recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che v'è specifica, congrua e logica motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva (pag. 2 della sentenza impugnata); - che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presi