Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11398/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Felice Castellano against his theft conviction was declared inadmissible by the Court of Cassation. The appellant argued for acquittal but failed to establish a specific link between his appeal grounds and the reasoning of the lower court's decision. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the grounds of the contested decision and the reasons adduced in the act of appeal, as a generic complaint without such connection renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity correlation of grounds inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure procedural defect theft conviction cassation review furto per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO FELICE nato a TORINO il 23/06/1971 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CASTELLANO FELICE era stato condannato per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata assoluzione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 4000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Preside