Ordinanza — n. 11397/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACHETTI GIANGIUSEPPE nato a CASTELLAMONTE il 21/02/1962 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale GIACHETTI GIANGIUSEPPE era stato condannato per il reato di cui all'art. 484 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 484 cod. pen; Ordinanza — n. 11397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 484 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACHETTI GIANGIUSEPPE nato a CASTELLAMONTE il 21/02/1962 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale GIACHETTI GIANGIUSEPPE era stato condannato per il reato di cui all'art. 484 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che il motivo è nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello; - che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché, in materia di rifiuti, inserire false indicazioni, che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà, nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all'art. 484 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente