Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and sufficient lower court reasoning on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Federico Barucco da Ros inadmissible. The appellant challenged his conviction for theft and sentencing, arguing violations of law regarding punishment and recidivism. The court rejected these claims as merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower courts with proper legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined by the court of first instance, provided the lower court's decision is logically and legally motivated.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARUCCO DA ROS FEDERICO nato a TREVISO il 25/07/1975 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BARUCCO DA,ROS FEDERICO era stato condannato per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e alla recidiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che v'è specifica, congrua e logica motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva; - che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presid