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Ordinanza — n. 11394/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated assault, citing double conformity and adequate sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated assault, arguing issues regarding self-defense, recidivism, and sentencing. The court rejected these claims because the lower courts' decisions were consistent with first-instance rulings and sufficiently motivated according to criminal code principles.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to review a 'double conformity' judgment unless the appellate court introduces new evidence or corrects specific procedural errors, and sentencing is valid if logically and legally motivated without exhaustive itemization of all statutory factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity inadmissible appeal aggravated assault sentencing motivation recidivism defense self-defense putative court costs minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale GRITET EL MEHDI era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla scriminante, anche in forma putativa, della legittima difesa (primo motivo), alla ritenuta recidiva (secondo motivo) e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il primo motivo è versato in fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che non si rileva il travisamento delle prove denunziato, dovendo in proposito ribadirsi che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; - che v'è specifica, congrua e logica motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva; - che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i( 14 dicembre 2021 Il consigliere estenso-r Il Presidente Grazia Rosa Anna MicC