Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to self-notice of citation and generic detention argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, alleging procedural violations regarding the service of the citation and his inability to attend court while on home detention. The court rejected these claims because the citation was self-notified by the appellant and his request to leave for the trial was generic without specific justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged procedural violation is patently contradicted by the case file, such as when service of citation occurs at the appellant's own hands, or if the grounds for non-attendance during home detention are merely generic without clarifying specific reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGUNOV IVAN nato il 13/03/1997 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MORGUNOV IVAN era stato condannato per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione in appello e alla traduzione dell'imputato in udienza perché detenuto agli arresti domiciliari;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che il primo motivo di ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, giacché la notifica della citazione in appello è avvenuta a mani proprie dell'imputato; - che il secondo motivo è generico, giacché non chiarisce le ragioni per cui l'imputato, agli arresti domiciliari nello stesso processo, non abbia chiesto di partecipare all'udienza con apposita preventiva autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il /4 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente