Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11392/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for theft as they merely repeat lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Fouad El Khoulafi and Hicham Souiad inadmissible. The defendants argued that the first appeal violated the law regarding liability attribution and that the second appeal claimed the statute of limitations had expired due to the balancing of mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims because the first appeal was a mere repetition of arguments already properly addressed by the appellate court, while the second claim was unfounded as the statute of limitations for aggravated theft is twelve years and six months, unaffected by such balancing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely reproduce lower court arguments without identifying specific distortions of legal reasoning or establishing a new legal ground are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals repetitive arguments statute of limitations theft balancing circumstances Cassation procedure aggravamento della pena attenuazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL KHOULAIFI FOUAD nato il 26/03/1980 SOUIAD HICHAM nato il 30/01/1983 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale EL KHOULAIFI FOUAD e SOUIAD HICHAM erano stati condannati per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità (primo motivo); hanno altresì dedotto che sarebbe decorso il termine prescrizionale in conseguenza del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti operato dalla Corte territoriale (secondo motivo);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono inammissibili; - che il primo motivo è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che quindi le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, peraltro, il primo motivo è versato in fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo è manifestamente infondato perché il termine prescrizionale prorogato del furto pluriaggravato è di anni dodici e mesi sei, mentre alcuna incidenza ha su tale termine il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il