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Ordinanza — n. 11391/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new recidivism argument and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Catherine Vladimir's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Vladimir argued that the appellate court erred in recognizing recidivism and in balancing mitigating and aggravating circumstances under Article 62 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the recidivism claim was raised for the first time on appeal and the sentencing comparison involved legitimate judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of recidivism is newly raised after the appeal act, and discretionary sentencing comparisons are not subject to review unless they result in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism inadmissibility appeal act timing sentencing discretion Article 62 Penal Code Cassation appeal rejection recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATHERINE VLADIMIR nato il 16/01/1995 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CATHERINE VLADIMIR era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al giudizio di comparazione tra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e le aggravanti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che il motivo sulla esclusione della recidiva è nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello; - che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Preside