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Ordinanza — n. 11388/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds linking arguments to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Guido Marotta's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds connecting his arguments to the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for continued fraud and sentencing, but the court found his complaints generic and failed to identify specific misinterpretations of evidence. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and Marotta was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the grounds of the contested decision and the reasons of the act of appeal, as the court cannot ignore the explicit statements of the censured judge without falling into the vice of lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds correlation arguments decision Code Criminal Procedure sentencing review falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha per quanto ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MAROTTA GUIDO era stato condannato per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., riqualificando uno degli episodi ai sensi dell'art.496 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GUIDO nato a ROMA il 21/08/1953 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha per quanto ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MAROTTA GUIDO era stato condannato per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., riqualificando uno degli episodi ai sensi dell'art.496 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione della responsabilità (primo e secondo motivo) e al trattamento sanzionatorio (terzo motivo); - che sia il ricorrente che la parte civile hanno depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; - che i primi due motivi di ricorso sono versati in fatti e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; - che non va disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, perché il contenuto della memoria depositata dalla stesa parte civile non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione; in proposito va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716); P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma 14 dicembre 2021 Il consigliere estesore Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli — Stefàno Palla 6 (