Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11386/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11386/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERBINI SANDRO nato a ROMA il 06/03/1957 avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; - che la sentenza impugnata ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZERBINI SANDRO era stato condannato per il reato di bancarotta, aggravato ex art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 11386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta crisi finanziaria cattiva gestione irregolarità finanziarie reato economico fallimento personale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERBINI SANDRO nato a ROMA il 06/03/1957 avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che la sentenza impugnata ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZERBINI SANDRO era stato condannato per il reato di bancarotta, aggravato ex art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

-che va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione dopo la sentenza di appello; - che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati, sicché è d'obbligo dichiarare la causa di estinzione; - che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); - che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente