Ordinanza — n. 11385/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA FILIPPO nato a CANICATTI il 14/05/1971 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale LAURICELLA FILIPPO era stato condannato per il reato di violazione di domicilio, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 624 bis cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno (primo motivo), alla configurabilità del reato di violazione di domicilio (secondo motivo), alla qualificazione come "privata dimora" di un terrazzo (terzo motivo);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 11385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno (primo motivo), alla configurabilità del reato di violazione di domicilio (secondo motivo), alla qualificazione come "privata dimora" di un terrazzo (terzo motivo);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA FILIPPO nato a CANICATTI il 14/05/1971 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale LAURICELLA FILIPPO era stato condannato per il reato di violazione di domicilio, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 624 bis cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno (primo motivo), alla configurabilità del reato di violazione di domicilio (secondo motivo), alla qualificazione come "privata dimora" di un terrazzo (terzo motivo);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte, oltre ad essere manifestamente infondate, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pres