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Ordinanza — n. 11379/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for containing only factual complaints not permitted in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Keci Gazmir inadmissible. The appellant challenged his conviction for aggravated theft, arguing violations of law and motivational defects regarding a specific aggravating circumstance. The court rejected these claims because they merely reproduced factual disputes already adequately examined and dismissed by the lower courts, which are not admissible grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere grievances regarding facts, as the court of review can only examine legal errors and violations of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints review aggravating circumstance theft lower court review legal error requirement infrazione privilegiata infrazioni alla legge sugli stranieri persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 5 c.p.
13, comma 13, d.lgs 286 del 1998; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KECI GAZMIR (CUI 033PIR4) nato il 03/05/1989 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTIE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale KECI GAZMIR alias PATLLI FLORENC era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato e per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere es nsore Il Presid