Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances merely reproduce merits court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maria Concetta Asaro inadmissible. The appellant argued for a retrial based on motivational defects, but the court found her complaints were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already adequately examined and dismissed by the court of merits are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO MARIA CONCETTA nato a SAN CATALDO il 10/04/1963 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ASARO MARIA CONCETTA era stata assolta dal reato di furto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunziando vizi motivazionali;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, inoltre, le doglianze della ricorrente tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il President