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Ordinanza — n. 11377/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints and no legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for counterfeiting coins, arguing that the court failed to consider the possibility of gross negligence. The court rejected this because the appeal relied solely on factual grievances rather than a legal violation, which is not permissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Cassation appeals must allege a violation of law; mere complaints on facts or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grievances vs legal violation counterfeiting coin crime gross negligence standard procedural costs award falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTEGIANI SALVATORE nato a PALERMO il 25/03/1988 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CORTEGIANI SALVATORE era stato condannato per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, dolendosi della esclusione della ipotesi di falso grossolano;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il