Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for fact-based complaints and lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft of electricity and the denial of probation, arguing violations of law and motivational defects. The court rejected these claims because the grievances were merely repetitive factual disputes and lacked the specific procedural errors required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of factual complaints or general criticisms of the lower court's reasoning without identifying specific violations of law or procedural errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal theft of electricity probation denial factual complaints cassation review limits sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici legislazione in materia di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLTARELLA BERARDINO nato a CERIGNOLA il 28/07/1954 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale VOLTARELLA BERARDINO era stato condannato per il reato di furto di energia elettrica; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità (motivi 1) e al diniego della sospensione condizionale della pena (motivo 2);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che tutte le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che anche sul diniego della sospensione condizionale della pena v'è congrua e logica motivazione, mentre le stesse argomentazioni del ricorrente, che fa riferimento ai numerosi precedenti penali che risultano a suo carico, rendono palese la correttezza della decisione dei giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il)14 dicembre 2021 Il consigliere esterore Il P