Cassation appeals dismissed for lack of correlation between appeal grounds and first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants against a Milan appellate court judgment inadmissible. The defendants argued for vitiating motives regarding their responsibility in the fraud bankruptcy case, but the court found their complaints merely repetitive of the appeal stage. The court ruled that the appeals failed to establish a necessary correlation between the reasoning of the contested decision and the grounds of the appeal, rendering them inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when the grounds of appeal do not indicate a correlation between the reasons argued in the contested decision and those advanced in the appeal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERRANO LUIGI nato a NAPOLI il 23/01/1963 SPERANZA GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 14/10/1970 GAITO GENNARO nato a POZZUOLI il 10/08/1956 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale SERRANO LUIGI, SPERANZA GIUSEPPE e GATTO GENNARO erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi sono inammissibili; - che il motivo allegato da tutti i ricorrenti è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che quindi le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versàrnento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a