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Ordinanza — n. 11371/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are not reviewable and sentencing is legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for fraudulent bankruptcy, arguing violations of law, lack of requalification, prescription, and sentencing errors. The court rejected these claims, noting that factual disputes are inadmissible in cassation and that the sentencing decision was sufficiently motivated according to criminal code standards.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Cassation appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely contest factual findings or assert that the sentencing decision lacks specific consideration of mitigating factors, provided the judgment is logically and legally sound.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual review prohibition sentencing motivation standards fraudulent bankruptcy conviction procedural costs award bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI ANGELO RAFFAELE nato a MATERA il 16/02/1970 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale COLUCCI ANGELO RAFFAELE era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità (motivi 1 e 2), alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 217 I.f. (motivo 3), alla prescrizione del reato (motivo 4) e alla riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche (motivo 5);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che tutte le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che manifestamente infondate sono le censure relative alla riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice e alla conseguenziale prescrizione; - che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il