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Ordinanza — n. 11367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARSALE MARIO nato a TORINO il 29/08/1975 BALZANO ROSELLA nato a TORINO il 22/11/1970 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARSALE MARIO nato a TORINO il 29/08/1975 BALZANO ROSELLA nato a TORINO il 22/11/1970 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato confisca dei proventi di reato reiterazione di reati penali perseguimento penale per truffa furti connessi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARSALE MARIO nato a TORINO il 29/08/1975 BALZANO ROSELLA nato a TORINO il 22/11/1970 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ARSALE MARIO e BALZANO ROSSELLA erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, dolendosi della mancata derubricazione del reato nella fattispecie tentata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono inammissibili; - che il motivo è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che quindi le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presiden