Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances were merely repetitive of already reviewed and rejected arguments by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Manuela Binando inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances for her aggravated burglary conviction. The court ruled that the grievances were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judges with correct legal reasoning, rendering the appeal infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grievances are merely reproductive of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINANDO MANUELA nato a CASTELLAMONTE il 26/05/1977 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; •
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BINANDO EMANUELA era stata condannata per il reato di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, dolendosi del diniego delle attenuanti generiche e, conseguentemente, della determinazione del trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la mancalta concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l 14 dicembre 2021 Il consigliere estenore Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli S t fial,,,vP2 Vok.