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Ordinanza — n. 11363/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances merely reproduce merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Floriani Luciana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the aggravated theft conviction based on the fraudulent means provision, arguing against the lower court's interpretation. The court rejected this because the grievances were merely reproductions of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are merely reproductions of points already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grievances merits already decided aggravated theft fraudulent means tentata truffa imputazione di furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sentenza n. 40354 del 18/07/2013
4 — 5); - che, inoltre, il motivo afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI LUCIANA nato a ODERZO il 29/07/1969 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale FLORIANI LUCIANA era stata condannata per il reato di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, contestando la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., quale utilizzo del mezzo fraudolento;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 — 5); - che, inoltre, il motivo afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M,. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presiden