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Ordinanza — n. 11362/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11362/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVIGNONE GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 17/09/1977 avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AVIGNONE GIUSEPPE era stato condannato per i reati di minaccia e lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova e alla affermazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia di vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11362/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova e alla affermazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia di vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione crimine di aggressione minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di reiterazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVIGNONE GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 17/09/1977 avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AVIGNONE GIUSEPPE era stato condannato per i reati di minaccia e lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova e alla affermazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia di vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Esse, peraltro, sono pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e risultano già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente