Cassation court dismisses appeals for aggravated theft, citing lack of new arguments and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ahmetovic Luca and Ahmetovic Christian inadmissible, confirming their conviction for aggravated theft. The appellants argued against the court's reasoning regarding liability and the denial of mitigating circumstances, but the court found their submissions to be mere complaints lacking new factual or legal grounds. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and the appeals were inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new arguments; mere repetition of lower court arguments or complaints without new evidence renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC LUCA nato a MODENA il 05/12/1990 AHMETOVIC CHRISTIAN nato a MODENA il 05/03/1993 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AHMETOVIC LUCA e AHMETOVIC CHRISTIAN erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Peraltro, esso è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. Il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, nel motivare la mancata concessione delle suddette attenuanti è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 6 della sentenza impugnata). Analoghe considerazioni vanno fatte sul terzo motivo di ricorso, giacché la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato sui presupposti della ritenuta recidiva (pag. 6 della sentenza).
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pr