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Ordinanza — n. 11231/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for manifestly unfounded reasons regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Lastella totally inadmissible due to manifestly unfounded grounds. Lastella challenged a second-instance judgment confirming his conviction for aggravated robbery, arguing violations regarding sentencing, recidivism, and mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the appellant's prior criminal record and the severity of the crime committed with a weapon.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant may be ordered to pay court costs and a monetary fine for the fault in proposing such an appeal.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible appeal court costs monetary fine fault in appeal aggravated robbery recidivism commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASTELLA DOMENICO nato a CORATO il 10/07/1991 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Domenico Lastella ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al complessivo trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, mancata esclusione della recidiva, diniego della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulle circostanze aggravanti concorrenti) Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la gravità del fatto accertato, commesso minacciando con un'arma la vittima, i gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, oltre che l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria nneritevolezza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Serg Beltrani Alfredo Man