Ordinanza — n. 11230/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICOLO MATTEO nato a BITONTO il 27/10/1993 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; Matteo Sicolo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto ai diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fìni della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato il precedente penale dell'imputato, oltre che l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11230/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fìni della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato il precedente penale dell'imputato, oltre che l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICOLO MATTEO nato a BITONTO il 27/10/1993 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Matteo Sicolo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto ai diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fìni della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato il precedente penale dell'imputato, oltre che l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergjo Beltrani Alfredo Mant