Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by ES Sabery Khalid inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for illegal drug possession, citing alleged violations of procedural articles and excessive sentencing. The court rejected these assertions as merely assertive without referencing the specific reasoning in the contested judgment, resulting in a total dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for objection with reference to the motivation of the contested decision, rendering it merely assertive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SABERY KHALID nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Es Sabery Khalid ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, decidendo all'esito di annullamento senza rinvio della precedente sentenza di concordato in appello (disposto per la sopravvenuta illegalità della pena) ha confermato la sua condanna in ordine al reato di detenzione illecita di cocaina ed hashish, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività della pena, all'asseritamente errata qualificazione dei fatti accertati.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente assertivi, formulando doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi Beltrani Alflredo Mantovano flTO1!TATO IN CAN t ... I -