Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and procedural renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's confirmation of liability and sentencing, arguing flaws in the renewal of the trial and the assessment of evidence. The court rejected these claims, noting that the appellate court correctly evaluated the defendant's statements and prior record, rendering the appeal's arguments contradictory and insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are formulated without specific references to the reasoning of the contested judgment, as such vagueness prevents the court from assessing the merits of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMANTE FABIO nato a GENOVA il 23/10/1970 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fabio Bramante ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (asseritamente viziata dall'illegittima rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per riesaminare la p.o. e dall'inattendibilità di quest'ultima) ed al complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a ff. 2 s., ed in particolare le dichiarazioni di Formisano Flavia, motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dagli ulteriori elementi acquisiti, e correttamente assunte in sede di discrezionale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (sul punto, i motivi di ricorso sono all'evidenza contraddittori, poiché proprio la rilevanza assunta dalle predette dichiarazioni ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità evidenzia l'assoluta necessità ai fini della decisione dell'intervenuta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per assumerle).
Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (diniego delle circostanze attenuanti generiche, conclusiva determinazione della pena, mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata), valorizzando le numerose condanne già riportate per delitti contro il patrimonio e l'assenza di contrari elementi, decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.
Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D.
L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consi 'ere estensore Il Presidente Ser