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Ordinanza — n. 11225/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specificity and prescribes fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11225/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a complete lack of specificity required by the Code of Criminal Procedure. The appellant reargued facts from the second instance without addressing the appellate court's reasoning, while the claim regarding the interruption of prescription was rejected because the minor circumstance of particular leniency does not alter the statutory limitation period. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine for the intentional cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648, comma 2, c.p.; Art. 157 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal lacking specific grounds is inadmissible, and a minor circumstance of particular leniency in theft does not independently interrupt the prescription period.

Parole chiave

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lack of specificity appeal prescription interruption period minor circumstance leniency procedural costs fine criminal appeal inadmissibility guida nonostante revoca della patente altri reati infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 648, comma 2, c.p.
L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo, cod.
Art. 157 c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMINIO GIANLUCA nato a MILANO il 06/06/1989 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gianluca Erminio ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione. 41-isiteose-4~-egrefirrecte-44~9,6A414a. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 6 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673); per tale ragione, ai sensi dell'art.157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni), e, nel caso di specie, non risultava decorso alla data della sentenza di appello.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consiglierle estensore Il Presidente Sergio rgeltrani Alfredo M